Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 127
Segnali di soccorso del ponte di comando
In vigore dal 8 ago 1973
Tutte le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze, mezzi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, rispondenti ai requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell', secondo le disposizioni che seguono:
a) razzi a paracadute a luce rossa:
12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale;
6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali (esclusa la navigazione nazionale locale);
6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale;
b) fuochi Very a stella rossa con pistola da 25 millimetri:
12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale;
6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali, sostituibili con 6 segnali a mano a stelle rosse;
per le navi abilitate a navigazione nazionale locale tali fuochi Very o segnali a mano devono essere 12 anziché 6 e in tale caso non sono richiesti i 6 razzi a paracadute;
c) segnali a mano a stelle rosse:
6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale;
12 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali;
6 per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, solo se effettuano navigazione notturna fuori dei porti. Se la stazza lorda è minore di 5 tonnellate e lo scafo non è pontato, tali 6 segnali non sono richiesti;
d) fuochi a mano a luce rossa:
9 per le navi di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate abilitate a navigazione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-127