Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 126

Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'. 2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le torcie elettriche e gli specchi per segnalazioni diurne) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in luogo di 4; b) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per le segnalazioni Morse; c) per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non è richiesto alcun segnale di soccorso. 3. I segnali di soccorso per le zattere di salvataggio (torcie elettriche, specchio per segnalazioni diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi a mano a luce rossa) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), a navigazione nazionale e nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per segnalazioni Morse; b) per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non è richiesto alcun segnale di soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-126

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