Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo V
Art. 131
Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le prove, ispezioni, verifiche e visite saranno annotate, a cura dell'ente tecnico su apposito "Registro delle sistemazioni di carico e scarico di bordo" il cui modello, rispondente alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni, deve conformarsi alle istruzioni del ministero.
2. La tenuta del registro è obbligatoria per tutte le navi abilitate a navigazioni internazionali e nazionali, con le seguenti eccezioni:
a) navi da pesca, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a due tonnellate;
b) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a una tonnellata;
c) navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a 0,5 tonnellate;
d) galleggianti, per mezzi di sollevamento di portata non superiore a cinque tonnellate.
3. Per i mezzi di sollevamento di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2, le prove, ispezioni, verifiche e visite verranno effettuate a cura dell'ente tecnico, secondo i propri regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-131