Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo V

Art. 129

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In vigore dal 8 ago 1973
1. Prima dell'entrata in esercizio, tutte le gru, verricelli, apparecchi di sollevamento in genere, picchi, collari di picco o di albero, perni di rotazione, golfari ed ogni altro attacco permanentemente fissato al picco, all'albero od allo scafo, usati per sollevare ed ammainare pesi, devono essere visitati e provati. 2. Tutte le catene, anelli, ganci, grilli, tornichetti e bozzelli usati nelle apparecchiature per la manovra del carico o di altri pesi ed i cavi di acciaio devono essere provati ed esaminati prima di essere messi in esercizio. 3. A seguito dell'esito favorevole delle suddette prove e visite, su ciascuna apparecchiatura deve essere riportata, in modo evidente, per i picchi: la rispettiva portata e l'elevazione minima se stabilita superiore a 15 gradi; per le gru: le portate massime e intermedie associate alle rispettive volate. 4. Tutti i picchi e attacchi permanenti, compresi gli amantigli di catena o di barra, fissati al picco, all'albero od allo scafo, usati per sollevare od ammainare pesi, devono essere ispezionati ogni dodici mesi ed assoggettati a visita completa almeno ogni quattro anni. 5. Tutte le gru, verricelli ed apparecchi di sollevamento in genere devono essere assoggettati a visita completa ogni dodici mesi. 6. Tutte le catene, anelli, ganci, grilli, tornichetti che siano deformati, modificati o riparati mediante saldatura prima di essere rimessi in esercizio devono essere adeguatamente provati ed esaminati. 7. Gli accessori smontabili usati in apparecchiature per la manovra del carico o di altri pesi azionate da energia meccanica, tutte le catene, anelli, ganci, grilli, tornichetti, di uso corrente, se di ferro pudellato, devono essere ricotti periodicamente. Sono esenti da tale trattamento termico periodico i seguenti accessori, a condizione che vengano sottoposti ad una visita completa almeno ogni dodici mesi: a) catene a maglie piatte; b) catene calibrate; c) anelli, ganci, grilli e tornichetti fissati permanentemente a maglie calibrate, a bozzelli o ad apparecchi di misurazione; d) ganci e tornichetti con cuscinetto a rotolamento o parti cementate; e) organi di collegamento fissati permanentemente a cavi di acciaio; f) altri elementi per i quali l'ente tecnico non ritenga necessario il trattamento termico. 8. Le catene, anelli, ganci, grilli e tornichetti costruiti con materiale diverso dal ferro pudellato devono essere sottoposti soltanto ai trattamenti termici previsti dai regolamenti dell'ente tecnico. 9. Le catene di ghisa malleabile e le catene, anelli, ganci, grilli e tornichetti di acciaio per i quali non sia obbligatorio il trattamento termico periodico devono essere accuratamente esaminati almeno ogni dodici mesi. 10. A seguito dell'esito favorevole della prova e visita ciascun accessorio deve essere contrassegnato con il suo carico di lavoro e con una marca o numero che lo distingua (da ciascun altro accessorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-129

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