Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo V
Art. 128
Criterio generale di sicurezza
In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutti i mezzi di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento in genere esistenti a bordo di navi o galleggianti devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle più severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette, secondo le norme del decreto ministeriale di cui all'.
2. Per tutte le apparecchiature di cui sopra deve essere stabilita la portata, cioè il peso massimo manovrabile a loro mezzo, tenuto conto dei particolari di sistemazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-128