Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo V
Art. 130
Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse
In vigore dal 8 ago 1973
1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura, i carichi di prova ai quali devono essere assoggettati sia gli elementi costituenti le sistemazioni sia le sistemazioni complete, la frequenza delle ricotture quando prescritte e le modalità di esecuzione delle ispezioni e delle visite complete, sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. L'ente tecnico è incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-130