Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo V

Art. 130

Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse

In vigore dal 8 ago 1973
1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura, i carichi di prova ai quali devono essere assoggettati sia gli elementi costituenti le sistemazioni sia le sistemazioni complete, la frequenza delle ricotture quando prescritte e le modalità di esecuzione delle ispezioni e delle visite complete, sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. L'ente tecnico è incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete di cui al precedente comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-130

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo