Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 125

Salvagente anulari e relative boette luminose

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate devono avere almeno quattro salvagente anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate devono avere almeno due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 4. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), nazionale litoranea o nazionale locale, anche se hanno stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 5. I salvagente anulari eventualmente imbarcati a termini dei precedenti , comma 4, 121, lettera d) e 122, comma 1, lettera d) sono in aggiunta a quelli prescritti dal presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-125

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