Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 120

Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi da carico: a) di stazza lorda uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate, se abilitate a navigazione internazionale, e tutte quelle di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, se abilitate a navigazione nazionale, devono avere, per ogni lato, almeno una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio, e la capacità totale delle imbarcazioni di ciascun lato deve essere sufficiente per tutte le persone imbarcate; b) di stazza lorda o uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione internazionale, devono essere altresì dotate di zattere di capacità sufficiente almeno per la metà delle persone imbarcate. Tuttavia il ministero, quando ritiene che le condizioni dei viaggi e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non necessaria o ragionevole l'obbligatorietà delle predette zattere di salvataggio, può esentare da tale obbligo navi singole o classi di navi; c) indipendentemente dalla navigazione cui sono abilitate, internazionale o nazionale, e di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, possono avere una sola gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone imbarcate ed ammainabile da ambo i lati della nave, nonché zattere di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono essere dotate almeno di una gru, con sospesa una imbarcazione di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate, e di zattere di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate. Se l'imbarcazione è ammainabile da ambo i lati della nave o in altri casi speciali a giudizio del ministero, in luogo delle zattere possono essere usati apparecchi galleggianti. 3. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale litoranea, devono essere dotate almeno di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per la metà delle persone imbarcate e di apparecchi galleggianti per le persone che non trovano posto nelle zattere. Devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo di compartimento marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza. Quando il numero delle persone che devono trovar posto nelle zattere è superiore a 10, il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2. 4. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate, abilitate a navigazione nazionale locale, devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione sono ammessi salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-120

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