Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 119
Segnali di soccorso del ponte di comando
In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi da passeggeri devono avere la seguente dotazione di segnali di soccorso per ponte di comando rispondenti ai requisiti stabiliti di cui alla lettera b) del comma 2 dell':
2 razzi a paracadute a luce rossa;
12 fuochi Very a stella rossa con pistola da 25 millimetri (sostituibili con altrettanti segnali a mano a stelle rosse);
6 fuochi a mano a luce rossa.
2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono esentate dall'obbligo di avere i 6 segnali a paracadute.
3. Le navi di stazza lorda inferiori a 200 tonnellate sono esentate
dall'obbligo di avere i 6 fuochi a mano a luce rossa
4. Per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate sono richiesti soltanto 6 segnali a mano a stelle rosse.
5. Per le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate ed a scafo non pontato se adibite soltanto a navigazione diurna non sono richiesti segnali di soccorso del ponte di comando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-119