Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro ITitolo I

Art. 10

Norme varie

In vigore dal 8 ago 1973
1. Speciali norme di sicurezza delle navi che trasportano idrocarburi, o altre sostanze pericolose o nocive all'ambiente, inerenti anche alla navigazione ed alle caratteristiche di costruzione (rotte obbligate, dimensioni delle singole cisterne delle navi cisterna; dimensioni totali delle navi, sistemi di lotta contro gli incendi o contro la fuoriuscita di gas tossici, depuratori di acque inquinate, ecc.) sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per la sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Con decreti del Ministro per la marina mercantile, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti: a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalinazione dell'acqua di mare deve essere effettuato il concerto con il Ministero della sanità; b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando; c) i criteri ed i relativi requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonché i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili; d) le modalità delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio; e) le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni dei rimorchiatori e delle navi di salvataggio; f) altre dotazioni e sistemazioni nautiche e dotazioni varie oltre quelle di cui al titolo VI del libro II; g) i criteri cui devono soddisfare i motori, i serbatoi e le tubolature del combustibile, le tubolature di scarico, l'impianto elettrico, la ventilazione, la cucina, l'impianto di riscaldamento, tutti i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, al fine di evitare incendi, esplosioni o altri simili pericoli a bordo delle navi ed imbarcazioni da diporto; h) le norme di esercizio degli aliscafi e degli aeroscafi; i) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi; l) le norme di separazione ed organizzazione del traffico, di cui all'. 3. Con decreti del Ministro per la marina mercantile devono essere emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari: a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'; b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'; c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'; d) principi generali di sicurezza; e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore; g) schermo e protezione contro le radiazioni; h) rifiuti radioattivi; i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-10

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