Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro I›Titolo I
Art. 6
Esclusioni
In vigore dal 8 ago 1973
1. Salvo quanto prescritto dal successivo comma 2, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai natanti ed alle imbarcazioni da diporto di cui al primo e secondo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, ed a tutte le navi non provviste di motore o dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonché, in generale, alle imbarcazioni a remi di lunghezza non superiore a 10 metri.
b) alle imbarcazioni da diporto a motore, o a vela, da corsa o da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive delle Federazioni italiane della motonautica o della vela limitatamente al periodo di gare e di allenamenti riconosciuti da tali sodalizi ed autorizzati dalle competenti autorità governative.
2. I natanti e le imbarcazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono soggette alle determinazioni del capo del circondario marittimo per quanto attiene sia all'estensione della navigazione - la quale, limitatamente ai natanti di cui al primo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, se e autorizzata per distanza superiore ad un miglio dalla costa non può essere esercitata a distanza superiore a due miglia da porti o approdi sicuri - sia, sentito l'ente tecnico, al numero delle persone trasportabili nonché ad altre eventuali condizioni di esercizio atte ad assicurare la salvaguardia della vita umana in mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-6