Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro ITitolo I

Art. 6

Esclusioni

In vigore dal 8 ago 1973
1. Salvo quanto prescritto dal successivo comma 2, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai natanti ed alle imbarcazioni da diporto di cui al primo e secondo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, ed a tutte le navi non provviste di motore o dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonché, in generale, alle imbarcazioni a remi di lunghezza non superiore a 10 metri. b) alle imbarcazioni da diporto a motore, o a vela, da corsa o da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive delle Federazioni italiane della motonautica o della vela limitatamente al periodo di gare e di allenamenti riconosciuti da tali sodalizi ed autorizzati dalle competenti autorità governative. 2. I natanti e le imbarcazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono soggette alle determinazioni del capo del circondario marittimo per quanto attiene sia all'estensione della navigazione - la quale, limitatamente ai natanti di cui al primo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, se e autorizzata per distanza superiore ad un miglio dalla costa non può essere esercitata a distanza superiore a due miglia da porti o approdi sicuri - sia, sentito l'ente tecnico, al numero delle persone trasportabili nonché ad altre eventuali condizioni di esercizio atte ad assicurare la salvaguardia della vita umana in mare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-6

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