Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro I›Titolo I
Art. 3
Navi esistenti
In vigore dal 8 ago 1973
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle navi esistenti per quanto sia pratico e ragionevole a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, con le modalità dell' e con i criteri di cui all'allegata tabella B e se esse sono in corso di costruzione, per quanto più è possibile in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, a giudizio dell'ente tecnico. Devono comunque osservarsi le disposizioni per esse già vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-3