Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro ITitolo I

Art. 2

Limiti di applicazione del regolamento

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi mercantili di cui all' della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali o di polizia o da esse direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali. 2. Sono soggette senza limitazioni alle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma precedente: a) le navi nuove; b) le navi da carico trasformate in navi da passeggeri posteriormente al 25 maggio 1966 ovvero al giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che ad esse si applichi o meno la convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo