Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro I›Titolo I
Art. 5
Imbarcazioni e navi da diporto e navi ad uso privato
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le imbarcazioni e navi da diporto e le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole.
2. Il ministero può esentare le imbarcazioni e le navi da diporto e le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito il parere dell'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.
3. Ai sensi del sesto comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, alle imbarcazioni da diporto si applicano esclusivamente le disposizioni del libro III, titolo IV, del presente regolamento salve le esenzioni di cui sia al precedente comma 2 sia all', le esclusioni di cui all' e le prescrizioni di cui sia al comma 2, lettera g), dell' sia al titolo II del presente libro, concernenti le visite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-5