Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro I›Titolo I
Art. 8
Riparazioni, modifiche e trasformazioni
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.
2. Una nave esistente non deve discostarsi dalle prescrizioni applicabili ad una nave nuova più di quanto non vi si discostava prima della riparazione, modifica o trasformazione.
3. Le riparazioni, modifiche e trasformazioni di maggiore importanza e le sistemazioni che ne risultano devono soddisfare alle prescrizioni applicabili ad una nave nuova nella misura in cui il ministero lo giudica possibile o ragionevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-8