Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro I›Titolo I
Art. 4
Criteri generali per le navi non soggette alla convenzione comprese le navi nucleari in navigazione nazionale ed i galleggianti.
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da quelle del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di cui all' della legge e successive modificazioni.
2. Alle navi non soggette alla convenzione (da passeggeri e da carico in navigazione nazionale; da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale; da pesca; da diporto e ad uso privato) ed ai galleggianti si applicano, per le materie che esulano dalle prescrizioni del presente regolamento ad essi pertinenti, le norme della convenzione stessa, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico per quanto ritenuto pratico e ragionevole, e considerati la specie della navigazione ed il servizio cui le navi ed i galleggianti medesimi sono destinati.
3. Le norme del capitolo VIII della convenzione si applicano integralmente a tutte le navi nucleari anche se in navigazione nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-4