Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 12

Specie di navigazioni

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le specie di navigazioni cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione internazionale lunga (Nav. I. L.); b) navigazione internazionale breve (solo per navi da passeggeri; Nav. I. B.); c) navigazione internazionale costiera (Nav. I. C.); d) navigazione nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N. C.); f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N. Li.); g) navigazione nazionale locale (Nav. N. Lo.). 2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nonché ai tipi di pesca di cui all'art. I del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Per le navi ed imbarcazioni da diporto i limiti di navigazione cui esse possono essere abilitate sono quelli indicati nell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50. 4. Fermo quanto disposto al libro III titolo IV, le navi ad uso privato e le altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni più estese di quella nazionale litoranea; è consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico. 5. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all' del codice della navigazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-12

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