Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 17
Esecuzione delle visite
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le visite di cui all'articolo precedente, ferme le prescrizioni dell' del codice della navigazione, sono disposte dal capo del circondario marittimo su richiesta dello armatore o di un suo rappresentante e per navi estere su richiesta della competente autorità consolare.
2. Il capo del circondario marittimo, su richiesta degli interessati di cui al precedente comma, può consentire che una visita iniziata in un porto del proprio circondario, venga completata in un altro porto, purchè la visita stessa sia compiuta entro i due mesi precedenti la data di scadenza dei certificati o delle annotazioni di sicurezza di cui è provvista la nave; copia del verbale riguardante gli accertamenti effettuati deve essere inviata all'autorità marittima interessata al completamento della visita.
3. Nei porti esteri le visite di cui all'articolo precedente sono disposte dall'autorità consolare su richiesta del comandante della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-17