Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 20
Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità
In vigore dal 8 ago 1973
1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell' della legge per il rilascio del certificato di navigabilità devono essere fatti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all'.
2. Il certificato di navigabilità ha validità quadriennale e possibilità di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell' della legge, con obbligo di visite periodiche da effettuarsi ad intervalli di due anni da parte dell'ente tecnico, il quale ha la facoltà di differirne l'esecuzione non oltre 4 mesi.
3. Gli accertamenti di cui al precedente comma sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera a) dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, destinate al trasporto di passeggeri in acque tranquille i cui limiti sono stabiliti dal capo del circondario marittimo.
4. Il certificato di navigabilità è rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-20