Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 18
Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti
In vigore dal 8 ago 1973
1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell' della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a capitano, assistito da un ingegnere o perito nominato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo, anche il medico di porto può essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti.
2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale.
3. Per le imbarcazioni da diporto e le navi di cui al libro III, titolo IV, le visite periodiche e quelle occasionali disposte dall', comma 4, possono essere effettuate anche dalle associazioni nautiche indicate nel secondo comma dell' del codice della navigazione, nei limiti indicati nell'articolo medesimo, purchè alle stesse presieda il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-18