Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 28
Accertamenti per le annotazioni di sicurezza
In vigore dal 8 ago 1973
Per le annotazioni di sicurezza delle navi, imbarcazioni e galleggianti di cui alla lettera m) dell'allegata tabella D deve essere sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale e ausiliario, alle caldaie ed agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico, ed in ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorità marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-28