Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 30
Casi di emergenza; preparazione degli equipaggi; organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo
In vigore dal 8 ago 1973
1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorità marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza per i casi di emergenza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio.
2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e poi, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve superare i 14 mesi, salvo casi eccezionali a giudizio dell'autorità marittima.
3. La visita deve pure essere eseguita ogni qualvolta l'autorità marittima abbia motivo di dubitare che il grado di preparazione dell'equipaggio e l'efficienza dei servizi di bordo per l'emergenza siano andati soggetti a menomazione.
4. L'autorità marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio o nella licenza e ne dà comunicazione al ministero indicandone l'esito, i rilievi formulati ed i provvedimenti adottati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-30