Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 35
Piani da presentare alla commissione di visita
In vigore dal 8 ago 1973
1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico. I seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa è destinata, riguardanti:
a) la compartimentazione di galleggiabilità, per le navi che vi sono soggette;
b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste;
c) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette;
d) tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate;
e) i mezzi di sfuggita;
f) la sistemazione dei mezzi di salvataggio;
g) la sistemazione degli organi di governo;
h) la sistemazione delle bussole;
i) la sistemazione dei fanali;
l) le trasmissioni degli ordini;
m) i computi relativi alla stabilità a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni.
2. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-35