Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo II

Art. 35

Piani da presentare alla commissione di visita

In vigore dal 8 ago 1973
1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico. I seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa è destinata, riguardanti: a) la compartimentazione di galleggiabilità, per le navi che vi sono soggette; b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste; c) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette; d) tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate; e) i mezzi di sfuggita; f) la sistemazione dei mezzi di salvataggio; g) la sistemazione degli organi di governo; h) la sistemazione delle bussole; i) la sistemazione dei fanali; l) le trasmissioni degli ordini; m) i computi relativi alla stabilità a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni. 2. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-35

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