Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 40

Rapporto di sicurezza per le navi nucleari

In vigore dal 8 ago 1973
1. La nave nucleare dev'essere in possesso di un "Rapporto di sicurezza" che permetta la valutazione della sicurezza dell'impianto nucleare e della nave al fine di assicurare l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 2. Tale rapporto deve essere sottoposto all'approvazione del ministero, e deve essere sempre tenuto aggiornato. Deve altresì essere reso disponibile con sufficiente anticipo per i Governi dei Paesi in cui la nave nucleare intende recarsi in modo che essi possano valutare la sicurezza della nave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-40

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