Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 38
Oggetto dei certificati di sicurezza per navi da carico
In vigore dal 8 ago 1973
1. Il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento, ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano:
a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico;
b) il materiale d'armamento;
c) la stabilità;
d) I mezzi di esaurimento;
e) gli organi di governo;
f) i mezzi di marcia indietro;
g) i mezzi di trasmissione di ordini;
h) le sistemazioni di protezione passiva contro gli incendi;
i) i mezzi di sfuggita.
2. All'esecuzione delle visite concernenti il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico ed al rilascio del certificato medesimo provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
3. Il certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano:
a) i mezzi per la protezione attiva contro gli incendi ed i relativi piani;
b) i mezzi di salvataggio;
c) la scaletta per il pilota;
d) I mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora);
e) le sistemazioni e dotazioni varie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-38