Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 42
Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica
In vigore dal 8 ago 1973
1. Il certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico deve comprovare che l'impianto radiotelegrafico della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico deve comprovare che l'impianto radiotelefonico della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-42