Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 45
Allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio internazionale hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel "certificato di sicurezza per nave da passeggeri" possono essere autorizzate, secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avere un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito nel certificato.
Tale autorizzazione deve risultare da un "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri".
2. L'"allegato" viene rilasciato dalle stesse autorità che rilasciano i certificati di sicurezza e deve specificare che, nelle suddette circostanze, non vi è alcuna violazione delle disposizioni del presente regolamento. Esso può sostituire il certificato di sicurezza solo per quanto riguarda le imbarcazioni o gli altri mezzi di salvataggio ed è valido limitatamente al singolo viaggio per il quale è stato rilasciato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-45