Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 50

Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati

In vigore dal 8 ago 1973
L'autorità marittima o consolare che a norma dell' della legge autorizza il trasferimento di una nave senza i prescritti documenti relativi alla sicurezza della navigazione deve informarne quella del porto dove la nave è diretta e l'armatore della nave stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-50

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