Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 53

Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati

In vigore dal 8 ago 1973
Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza a cura dell'autorità marittima e, all'estero, dell'autorità consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo