Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 53
Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati
In vigore dal 8 ago 1973
Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza a cura dell'autorità marittima e, all'estero, dell'autorità consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-53