Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 54

Documenti in possesso di navi provenienti da bandiera estera

In vigore dal 8 ago 1973
Nel caso di iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali di una nave proveniente da bandiera estera, i documenti rilasciati dal governo di uno Stato con il quale esistono accordi in materia di sicurezza della navigazione conservano la loro validità fino al periodo della loro scadenza, a meno che, entro il periodo di validità di tali documenti, vengano disposte dall'autorità marittima o dall'ente tecnico particolari prescrizioni o vengano apportate alla nave modifiche interessanti le condizioni di sicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-54

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