Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro II›Titolo I
Art. 58
Paratie stagne
In vigore dal 8 ago 1973
1. La sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono soddisfare alle norme della convenzione e dei regolamenti dello ente tecnico ad esse pertinenti.
2. Su tutte le navi devono comunque essere sistemate le seguenti paratie:
a) paratia del gavone di prora, di collisione, situata ad una distanza dalla perpendicolare avanti non inferiore al 5 per cento della lunghezza della nave ed estesa, stagna all'acqua, fino al ponte di bordo libero ovvero delle paratie se la nave ha compartimentazione di galleggiabilità e, se esiste una lunga sovrastruttura prodiera, prolungata, stagna alle intemperie, fino al ponte di tale sovrastrutture. Il ministero può consentire attenuazioni o deroghe alla realizzazione del prolungamento predetto, sentito l'ente tecnico, tenendo conto del grado di compartimentazione di galleggiabilità, dell'altezza di piattaforma di cui alle norme del bordo libero e delle particolari esigenze di servizio della nave;
b) una paratia del gavone di poppa estesa al ponte di bordo libero, o delle paratie se la nave ha compartimentazione di galleggiabilità. Può essere consentito, a giudizio dell'ente tecnico, che tale paratia sia arrestata ad un copertino stagno situato convenientemente al di sopra del galleggiamento di pieno carico;
c) paratie stagne separanti locali apparato motore o macchinari da locali adibiti a carico o sistemazioni di abitabilità. Tali paratie devono estendersi fino al ponte di bordo libero, ovvero delle paratie se la nave ha compartimentazione di galleggiabilità, salvo casi speciali da considerare volta per volta, a giudizio dell'ente tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-58