Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro II›Titolo I
Art. 59
Stabilità della nave allo stato integro
In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate al servizio cui sono destinate, e tali caratteristiche devono comunque soddisfare ai regolamenti dello ente tecnico.
2. Tutte le navi di cui all'; comma 1, nonché quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo per le quali vengono giudicate applicabili le norme di compartimentazione di galleggiabilità della convenzione, devono avere, nelle diverse condizioni di servizio, stabilità allo stato integro tale da resistere alla situazione finale di allagamento nelle ipotesi per esse prescritte dalla convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-59