Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro II›Titolo I
Art. 63
Dispensa dalla prova di stabilità
In vigore dal 8 ago 1973
Una nave può essere dispensata dalla prova di stabilità, purchè l'ente tecnico disponga di elementi dedotti dalla prova di stabilità di una nave gemella tali che le caratteristiche di stabilità della nave dispensata siano sicuramente attendibili e consentano di formulare istruzioni pienamente valide.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-63