Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IITitolo I

Art. 63

Dispensa dalla prova di stabilità

In vigore dal 8 ago 1973
Una nave può essere dispensata dalla prova di stabilità, purchè l'ente tecnico disponga di elementi dedotti dalla prova di stabilità di una nave gemella tali che le caratteristiche di stabilità della nave dispensata siano sicuramente attendibili e consentano di formulare istruzioni pienamente valide.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-63

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