Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 65
Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico
In vigore dal 8 ago 1973
Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico:
a) avere le scale delle immersioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi;
b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-65