Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IITitolo I

Art. 62

Istruzioni sulla stabilità

In vigore dal 8 ago 1973
1. Al comandante della nave, sotto la sorveglianza dell'autorità marittima, devono essere fornite istruzioni necessarie perché egli possa determinare in modo semplice e rapido le caratteristiche di stabilità della nave nelle varie condizioni di esercizio. 2. Nel caso previsto dal precedente , lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni. 3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve trasmetterne copia al Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-62

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