Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro II›Titolo I
Art. 62
Istruzioni sulla stabilità
In vigore dal 8 ago 1973
1. Al comandante della nave, sotto la sorveglianza dell'autorità marittima, devono essere fornite istruzioni necessarie perché egli possa determinare in modo semplice e rapido le caratteristiche di stabilità della nave nelle varie condizioni di esercizio.
2. Nel caso previsto dal precedente , lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni.
3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve trasmetterne copia al Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-62