Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IITitolo I

Art. 60

Stabilità in allagamento

In vigore dal 8 ago 1973
Le navi da passeggeri di cui al precedente , comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condizioni di stabilità prescritte dalla convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-60

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