Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro II›Titolo I
Art. 60
Stabilità in allagamento
In vigore dal 8 ago 1973
Le navi da passeggeri di cui al precedente , comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condizioni di stabilità prescritte dalla convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-60