Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 55
Dichiarazione di "tipo approvato"
In vigore dal 8 ago 1973
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di tipo approvato ai sensi dell' della legge dev'essere corredata da una relazione tecnica.
2. Fermo il disposto del secondo comma dell' della legge, il ministero può incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale dichiarazione.
3. Fermo il disposto del quinto comma dell' della legge, la dichiarazione di "tipo approvato" è rilasciata dal Ministro per la marina mercantile con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del ministero.
TABELLA A
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI
1) Aeroscafo: una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare;
2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia una imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua;
4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme;
5) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con legge 26 maggio 1966 n. 538;
6) Dispositivo per la messa in acqua: una gru o altro dispositivo adatti per ammainare in acqua, dal punto di imbarco, una zattera di salvataggio a completo carico, cioè con tutte le persone che essa e abilitata a portare e con suo armamento;
7) Divisioni di classe A (o divisioni resistenti al fuoco): le paratie o i ponti che presentano i seguenti requisiti:
a) essere costruiti in acciaio od altro materiale equivalente;
b) essere convenientemente robusti;
c) essere costruiti in modo da impedire il passaggio del fumo e delle fiamme fino al termine della prova regolamentare del fuoco della durata di un'ora;
d) presentare un grado di isolamento termico a soddisfazione dell'ente tecnico, tenuto conto della natura degli spazi adiacenti. In generale, dove tali paratie o ponti sono richiesti per formare divisioni resistenti al fuoco tra spazi di cui l'uno o l'altra contenga, in adiacenza, strutture o rivestimenti in legno o in altro materiale combustibile, essi devono essere isolati in modo che, esponendo l'una o l'altra faccia alla prova regolamentare del fuoco della durata di un'ora, la temperatura media della faccia non esposta non salga in nessun momento durante la prova oltre 139 gradi C al di sopra della temperatura iniziale; ed inoltre la temperatura in un qualsiasi punto di detta faccia, inclusi i giunti, non salga oltre 180 gradi C al di sopra della temperatura iniziale. L'isolamento può essere ridotto od omesso completamente dove, a parere dell'ente tecnico, il pericolo di incendio è limitato.
L'ente tecnico può esigere una prova di un complesso prototipo di paratia o ponte, per assicurarsi che corrisponda alle sopraddette prescrizioni per quanto si riferisce all'integrità ed agli aumenti di temperatura;
8) Divisione di classe B (o divisioni ritardanti il fuoco): le paratie costruite in modo da impedire il passaggio delle fiamme fino al termine della prima mezz'ora di prova regolamentare del fuoco e da presentare un grado di isolamento a soddisfazione dell'ente tecnico, tenuto conto della natura degli spazi adiacenti. In generale, dove tali paratie sono richieste per formare divisioni ritardanti la propagazione di incendio tra locali, esse devono essere di materiale tale che, esponendo l'una o l'altra faccia della paratia alla prova regolamentare del fuoco per la durata di mezz'ora, la temperatura media della faccia non esposta non salga durante la prova a più di 139 gradi C al di sopra della temperatura iniziale; ed inoltre la temperatura in un qualsiasi punto di detta faccia, inclusi i giunti, non salga oltre 225 gradi C al di sopra della temperatura iniziale. Per i pannelli di materiale incombustibile è necessario che essi soddisfino ai limiti anzidetti di aumento di temperatura solamente durante i primi 15 minuti della prova regolamentare del fuoco, ma la prova deve essere continuata fino al termine di mezz'ora per provare la integrità dei pannelli nel modo usuale. Tutto il materiale usato per la costruzione e la messa in opera di divisioni di classe B incombustibili deve essere esso stesso incombustibile. L'isolamento può essere ridotto od omesso completamente dove, a parere dell'ente tecnico, il pericolo d'incendio è limitato. L'ente tecnico può esigere una prova di un complesso prototipo di paratia, per assicurarsi che corrisponda alle sopraddette prescrizioni per quanto si riferisce alla integrità ed agli aumenti di temperatura;
9) Ente tecnico: l'ente definito dall', lettera f), della legge;
10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radiotelefonia;
11) Galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento in base al quale viene determinata la compartimentazione della nave;
12) Grande locale pubblico: un locale pubblico la cui area sia uguale o superiore al più piccolo fra i seguenti valori:
a) il quadrato della larghezza della nave.
b) 500 metri quadrati;
13) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
14) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave posteriormente al 25 maggio 1966, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima del predetto giorno e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
15) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente";
16) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso;
17) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
18) Limitata attitudine a propagare la fiamma: la proprietà di una superficie di opporsi adeguatamente al propagarsi della fiamma su di essa, in rapporto al pericolo di incendio nel locale in cui tale superficie si trova;
19) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
20) Locali da carico: gli spazi usati per il carico (incluse le cisterne per carichi liquidi), compresi i relativi cofani;
21) Locali di alloggio: gli spazi adibiti a locali pubblici, corridoi, locali di igiene, cabine, uffici, alloggi equipaggio, sale barbieri, riposterie isolate, ripostigli e locali consimili;
22) Locali di servizio: gli spazi usati per cucine, riposterie principali, magazzini (eccettuati le riposterie isolate ed i ripostigli), locali posta, locali valori e locali consimili, compresi i relativi cofani;
23) Locali macchine: gli spazi usati per l'apparato motore di propulsione, i macchinari ausiliari, i macchinari frigoriferi, le caldaie, le pompe, le officine, i generatori, il macchinario per ventilazione e per condizionamento dell'aria, gli spazi usati per l'imbarco di combustibile liquido; gli spazi consimili, compresi i relativi cofani;
24) Locali pubblici: le parti dei locali di alloggio adibite ad atrii, a sale da pranzo, a sale di soggiorno e spazi consimili, muniti di mezzi di chiusura permanenti;
25) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave è soggetta a norma di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione sia dell' del presente regolamento, e quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone.
26) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento;
27) Massimo galleggiamento di compartimentazione: il galleggiamento corrispondente alla massima immersione consentita dalle regole di compartimentazione applicabili;
28) Materiale combustibile: qualunque materiale che non sia un materiale incombustibile;
29) Materiale equivalente all'acciaio: qualunque materiale che, per proprietà intrinseche o per coibentazione di cui sia provvisto, presenti, dopo essere stato esposto al fuoco per il tempo prescritto, caratteristiche di resistenza ed integrità equivalenti a quelle dell'acciaio;
30) Materiale incombustibile: qualunque materiale che non brucia nè emette vapori infiammabili in quantità sufficiente ad infiammarsi al contatto di una fiamma spia, quando è portato ad una temperatura di circa 750 gradi C;
31) Ministero: il Ministero della marina mercantile;
32) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico;
33) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica è capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;
34) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele;
35) Nave da diporto: una nave destinata a scopi sportivi o ricreativi;
36) Nave ad uso privato: una nave destinata a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro;
37) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
38) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare;
39) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi in avaria;
40) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia da diporto, ad uso privato, da passeggeri, da pesca o da salvataggio;
41) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile;
42) Nave esistente: una nave la cui chiglia è stata impostata anteriormente al 26 maggio 1966, ovvero anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento; a seconda che si tratti di navi cui si applichi o meno la convenzione;
43) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare;
44) Nave nuova: una nave la cui chiglia è stata impostata il 26 maggio 1966, o posteriormente, ovvero alla data di entrata in vigore del presente regolamento o posteriormente, a seconda che si tratti di navi cui si applichi o meno la convenzione;
45) Nave peschereccia: vedi nave da pesca;
46) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote;
47) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
48) Navigazione internazionale breve (per le sole navi da passeggeri): una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, semprechè la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia;
49) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;
50) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato a qualsiasi distanza dalla costa;
51) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;
52) Navigazione nazionale litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa;
53) Navigazione nazionale locale: una navigazione che si svolge nell'interno di rade, porti, estuari, canali e lagune dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa.
54) Norme tecniche (per gli impianti radio): le norme emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
55) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni;
56) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di età inferiore ad un anno nonché le persone comunque imbarcate per le esigenze della nave;
57) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che può essere occupato dall'acqua.
Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea;
58) Peschereccio: vedi nave da pesca;
59) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
60) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prua col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
61) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da macchina a vapore acqueo;
62) Ponte delle paratie: il ponte più alto della nave al quale giungono le paratie stagne trasversali;
63) Ponte di coperta: il ponte continuo più alto della nave;
64) Prova regolamentare del fuoco: una prova nel corso della quale un campione di paratia o di ponte avente superficie di circa 4,65 metri quadrati e altezza di 2,44 metri, simulante il più possibile la costruzione prevista e, quando è il caso, comprendente almeno un giunto, viene esposto, in un forno di prova, ad una serie di temperature progredienti col tempo, approssimativamente come segue:
alla fine dei primi 5 minuti 538 gradi C;
alla fine dei primi 10 minuti 704 gradi C;
alla fine dei primi 30 minuti 843 gradi C;
alla fine dei primi 60 minuti 927 gradi C;
65) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore;
66) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio;
67) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
68) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
69) Spazi dei passeggeri: gli spazi destinati ad alloggio o ad altro uso dei passeggeri, ad eccezione dei locali per bagagli, magazzini, provviste, posta. Agli effetti delle norme sulla permeabilità e sulla lunghezza ammissibile dei compartimenti contenute nel presente regolamento anche gli spazi destinati ad alloggio o ad altro uso dell'equipaggio, se situati sotto la linea limite, sono considerati come spazi dei passeggeri.
I volumi e le aree degli spazi sono quelli fuori ossatura;
70) Spazio dell'apparato motore: lo spazio che si estende dalla linea di costruzione alla linea limite compreso fra le paratie stagne trasversali principali estreme che limitano i locali contenenti macchinari di propulsione, principali ed ausiliari, le caldaie necessarie alla propulsione e tutti i depositi permanenti di carbone. I volumi e le aree degli spazi sono quelli fuori ossatura. Nel caso di sistemazioni fuori dell'usuale, i limiti dello spazio dell'apparato motore sono stabiliti dall'ente tecnico;
71) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo;
72) Stazioni di comando: i locali entro i quali sono sistemati gli apparecchi radio, le installazioni centrali di segnalazione degli incendi, le apparecchiature principali per la navigazione, gli elettrogeneratori di emergenza;
73) Stazione radiotelegrafica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche;
74) Stazione radiotelefonica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche;
75) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell' della legge;
76) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni;
77) Veliero: vedi nave a vela;
78) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non è capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;
79) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto alla amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è considerato come paese autonomo;
80) Viaggio internazionale breve: un viaggio internazionale nel corso del quale una nave da passeggeri non si allontana più di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia;
81) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua;
82) Zone verticali principali: i tratti, di lunghezza media ad ogni ponte non superiore, in generale, a 40 metri, risultanti dalla suddivisione dello scafo, delle sovrastrutture e delle toghe mediante paratie di classe A.
TABELLA B
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO ALLE NAVI ESISTENTI
PARTE I
Alle navi esistenti si devono applicare integralmente le norme che non implicano alterazioni sostanziali o strutturali della nave e deI suoi impianti fissi e, comunque, a meno che non sia pratico o ragionevole, quelle riguardanti:
a) la radiotelegrafia, la radiotelefonia e le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo sesto del libro quarto del presente regolamento;
b) l'organizzazione dei servizi di sicurezza, l'equipaggiamento e l'addestramento del personale;
c) il numero massimo ammissibile di passeggeri. Tale numero, inteso in conformità della definizione di "passeggero", deve essere il più basso dei tre indicati nei seguenti alinea, ma può essere ulteriormente ridotto in dipendenza di altri fattori, quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione delle norme per il trasporto dei passeggeri:
numero dei passeggeri assunto per la determinazione del criterio di servizio nei calcoli di galleggiabilità;
numero dei passeggeri per i quali sono state verificate le condizioni di stabilità;
numero dei posti che risultano disponibili nei mezzi collettivi di salvataggio, dedotti i posti necessari per l'equipaggio e con l'esclusione dei mezzi di salvataggio prescritti in eccedenza quale percentuale di sicurezza;
d) le dotazioni e sistemazioni mobili ed, in particolare, quelle soggette a periodico rinnovamento;
e) la propulsione nucleare;
f) la prontezza d'uso dei mezzi collettivi di salvataggio, le dotazioni e la marcatura di tali mezzi, l'imbarco nelle imbarcazioni e nelle zattere, la pronta disponibilità delle imbarcazioni di emergenza, il numero di imbarcazioni di salvataggio a motore per le navi da passeggeri, l'apparecchio lanciasagole, i salvagente e le cinture di salvataggio, i segnali di soccorso, l'organizzazione e l'addestramento del personale, l'illuminazione dei ponti, le tende per imbarcazioni.
PARTE II
1. Per le navi esistenti sono ammesse tolleranze relativamente a:
a) compartimentazione e galleggiabilità (distanza e posizione delle paratie stagne);
b) stabilità in avaria per le navi da passeggeri e stabilità a nave integra per le navi da carico;
c) lamiere rimovibili;
d) porte stagne a scorrimento e a cerniera e dispositivi di manovra delle porte a scorrimento;
e) doppio fondo, pozzetti di sentina;
f) gallerie;
g) aperture nel fasciame e relativi mezzi di chiusura;
h) sistemazioni fisse relative ai mezzi di esaurimento; devono essere applicate, compatibilmente con le pratiche possibilità, le norme riguardanti le manovre dall'alto delle valvole di aspirazione, le valvole di non ritorno ed in genere quanto inteso ad evitare passaggi d'acqua da un compartimento all'altro in caso di sinistro;
i) sistemazioni fisse relative agli impianti elettrici. Devono essere comunque osservate le precauzioni contro la folgorazione, l'incendio ed altri pericoli di natura elettrica;
l) impianti elettrici di emergenza. Non è obbligatorio che le navi esistenti, prive dell'impianto di emergenza perché non richiesto dalle disposizioni preesistenti, ne vengano provvedute;
m) compartimentazione tagliafuoco e altre strutture intese a prevenire o limitare gli incendi;
n) impianti fissi di segnalazione e di estinzione di incendi, compresi gli impianti idrici, gli impianti a spruzzo (sprinklers), ecc. È comunque obbligatorio il raccordo internazionale per il collegamento a terra;
o) mezzi di sfuggita;
p) mezzi di salvataggio, se le disposizioni da osservare comportano modificazioni strutturali o, comunque, sostanziali.
2. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate esistenti prima del 19 novembre 1952 può essere consentito che conservino le imbarcazioni, o l'imbarcazione, esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o più zattere di salvataggio, anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo.
3. Per le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate esistenti prima del 19 novembre 1952 può essere consentito che abbiano le imbarcazioni prescritte per le altre navi da carico.
4. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate esistenti prima del 19 novembre 1952 può essere consentito che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore, semprechè sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni.
5. Per tutte le navi esistenti prima del 19 novembre 1952 può essere consentito che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacità comprese tra 61 e 100 persone non siano nè imbarcazioni di salvataggio a motore nè imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore.
6. Per tutte le navi esistenti prima del 19 novembre 1952 può essere consentito che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purchè le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti.
TABELLA C
APPARECCHI, DISPOSITIVI E MATERIALI DI "TIPO APPROVATO"
Sono dichiarati di tipo approvato dal ministero, ai sensi dell' della legge, gli apparecchi, dispositivi e materiali delle singole voci del seguente elenco, i cui riferimenti (articolo del regolamento e capitolo e regola della convenzione) hanno carattere meramente indicativo, per agevolare la consultazione, fermo restando il disposto dell'.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri: per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali;
b) certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali;
c) certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico: per le navi da carico di cui al precedente punto b);
d) certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali;
e) certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiore a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali;
f) certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare: per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
g) certificato di sicurezza per nave da carico a propulsione nucleare: per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
h) certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o più norme della legge o del presente regolamento;
i) allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri: per le navi da passeggeri di cui all';
l) certificato di idoneità: per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, nonché per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali;
m) annotazioni di sicurezza: per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma dell' della legge e cioè:
navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi ed imbarcazioni da diporto e ad uso privato di qualsiasi stazza e adibite a qualsiasi navigazione;
galleggianti di qualsiasi stazza e adibiti a qualsiasi navigazione o zona d'impiego.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-55