Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IITitolo I

Art. 57

Compartimentazione di galleggiabilità

In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi da passeggeri abilitate alle navigazioni internazionali devono essere compartimentate il più efficacemente possibile, affinché quando uno o più compartimenti vengano a trovarsi in libera comunicazione con il mare sia assicurata la galleggiabilità delle navi stesse, con un grado di compartimentazione stabilito in funzione della lunghezza della nave e del servizio cui essa è destinata, in modo che il più alto grado di compartimentazione di galleggiabilità corrisponda alle navi di maggiore lunghezza e che trasportano maggior numero di passeggeri. 2. Alle navi da passeggeri abilitate alle navigazioni nazionali si applicano, per quanto pratico e ragionevole, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, le stesse norme di compartimentazione stabilite dalla convenzione per le navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali; per la compartimentazione delle navi o classi di navi da passeggeri abilitate alle navigazioni nazionali costiera, litoranea o locale, il ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire ulteriori attenuazioni a dette norme della convenzione o deroghe ad esse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-57

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