Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IITitolo I

Art. 61

Prova di stabilità

In vigore dal 8 ago 1973
Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dello ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabilità: a) dopo il suo completamento; b) dopo il completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-61

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