Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro II›Titolo I
Art. 61
Prova di stabilità
In vigore dal 8 ago 1973
Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dello ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabilità:
a) dopo il suo completamento;
b) dopo il completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-61