Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 66
Accertamenti per il massimo carico delle navi prive del certificato di bordo libero
In vigore dal 8 ago 1973
1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell' della legge, l'autorità marittima o consolare ha facoltà di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilità della nave, della natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione.
2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della determinazione dell'eventuale eccesso di carico da sbarcare, l'autorità marittima o consolare può richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le spedizioni alla nave, a norma dell' del codice della navigazione, sino a quando l'eccesso di carico non sia stato sbarcato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-66