Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 67
Mezzi di governo per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate
In vigore dal 8 ago 1973
1. Il mezzo di governo principale delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate può avere manovra a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la grandezza del timone e la velocità della nave rendano possibile tale manovra.
2. Sulle navi a vela o a propulsione mista quando sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del timone la manovra stessa potrà essere realizzata senza l'intervento di apparecchi di governo.
3. Nei casi in cui la manovra del timone sia effettuata a braccia direttamente sulla barra del timone deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-67