Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 71

Trasmissione d'ordini dal ponte di comando

In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi devono avere due mezzi di comunicazione diretta tra il ponte di comando ed il locale macchine. Uno di questi mezzi deve essere un telegrafo di macchina, dotato di suoneria, atto a trasmettere i comandi a ciascuna motrice principale ed a ricevere conferma sul ponte; l'altro dev'essere un portavoce ovvero un telefono nei casi in cui, a giudizio dello ente tecnico, il portavoce sia inadeguato. 2. Se oltre alla stazione di governo del ponte di comando esiste altra stazione di governo a poppa e gli apparecchi principali ed ausiliari per la manovra del timone distano più di 50 metri dal ponte di comando, oppure sono a distanza minore ma fuori della sua visuale, deve essere assicurata, a soddisfazione dell'ente tecnico, la possibilità di comunicazione degli ordini fra il ponte di comando, la stazione di governo ausiliario ed i locali dove sono ubicati gli apparecchi di governo. 3. La stessa disposizione vale per gli ordini da trasmettere per la manovra delle ancore e dei cavi di ormeggio a poppa, quando non sia agevole altra segnalazione diretta dal ponte di comando. 4. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate possono essere esentate, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, dall'obbligo dei mezzi di trasmissione d'ordini dal ponte di comando.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-71

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