Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 76
Mezzi di marcia indietro
In vigore dal 8 ago 1973
1. L'apparato di propulsione deve avere una sufficiente potenza di marcia indietro in modo da assicurare un adeguato controllo della nave in ogni circostanza normale.
2. In occasione delle prove in mare prima che la nave entri in servizio, l'ente tecnico deve accertare che l'apparato motore di propulsione abbia la capacità di invertire, in condizioni di manovra normali, la direzione della spinta del propulsore in un tempo conveniente, in modo da arrestare l'abbrivio della nave partendo dalla massima velocità di esercizio in marcia avanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-76