Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 79
Disposizioni generali per l'impianto di esaurimento
In vigore dal 8 ago 1973
Le navi devono essere dotate di un efficiente impianto di pompe e di tubolature atte ad esaurire ed a prosciugare qualsiasi compartimento stagno, a nave sia diritta che inclinata, salvo i compartimenti destinati permanentemente a contenere combustibile liquido o acqua. Tale impianto deve corrispondere a quanto disposto nei seguenti articoli ed ai regolamenti dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-79