Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 80

Numero delle pompe di sentina

In vigore dal 8 ago 1973
1. Salvo quanto stabilito al seguente tutte le navi devono avere almeno due pompe di sentina azionate da energia meccanica, ciascuna della potenza prescritta all'. 2. Può essere ammesso che in luogo di ciascuna pompa di sentina siano sistemate due o più pompe di portata complessiva uguale almeno a quella richiesta per ogni suddetta pompa di sentina, a condizione che le pompe così frazionate assicurino lo stesso servizio. 3. Qualora i gavoni non siano adibiti ad uso di cisterna e non siano serviti dall'impianto di sentina devono essere sistemate pompe speciali, per il loro esaurimento, a motore o a braccia. 4. Le pompe di igiene, le pompe di zavorra, le pompe per i servizi generali e, a giudizio dell'ente tecnico, gli elettori idraulici possono essere considerati come pompe di sentina quando hanno i necessari collegamenti con l'impianto di esaurimento delle sentine ed hanno la potenza richiesta dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo