Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 81
Disposizioni per i velieri, compresi quelli con motore ausiliario
In vigore dal 8 ago 1973
Sui velieri e sui velieri con motore ausiliario devono essere sistemate pompe a braccia in numero sufficiente per assicurare l'esaurimento ed il prosciugamento di tutti i locali. Il numero delle pompe non deve comunque essere inferiore a 2 e la loro potenza deve rispondere alle prescrizioni dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-81