Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 82
Aspirazione delle pompe di sentina
In vigore dal 8 ago 1973
1. Nei locali dove sono sistemate le pompe di sentina devono essere previste aspirazioni dirette di sentina in numero e posizione stabiliti dalle norme dell'ente tecnico.
2. Sulle navi con combustione a carbone nello spazio del locale antistante i forni, dev'essere sistemata in aggiunta alle altre aspirazioni previste dal presente articolo, una tubazione flessibile di aspirazione di diametro conveniente e di lunghezza sufficiente, che possa essere collegata con l'aspirazione di una pompa indipendente ad energia meccanica.
3. Oltre all'aspirazione o aspirazioni dirette di sentina richieste dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel locale apparato motore vi dev'essere una diretta aspirazione da una pompa principale di circolazione, con imbocco di aspirazione a livello idoneo per il prosciugamento del locale e munito di valvola di non ritorno.
4. Se a giudizio dell'ente tecnico la pompa di circolazione di cui al precedente comma non è adatta allo scopo, nel locale dell'apparato motore dev'essere sistemata un'aspirazione diretta di emergenza connessa con la più potente pompa meccanica indipendente, che sia tale anche dal circuito di sentina, con imbocco di aspirazione a livello idoneo per il prosciugamento del locale. La potenza di tale pompa non dev'essere inferiore a quella richiesta per una pompa di sentina.
5. Se il combustibile è, o può essere, carbone e non esista paratia stagna fra le macchine e le caldaie, ogni pompa di circolazione (o sostitutiva) che sia impiegata secondo quanto prescritto ai precedenti commi deve avere uno scarico fuori bordo o, in via alternativa, una valvola connessa alla tubolatura di scarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-82