Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 77
Punto d'infiammabilità del combustibile liquido
In vigore dal 8 ago 1973
1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto d'infiammabilità non inferiore a 61 gradi C salvo specifiche deroghe autorizzate dal Ministero.
2. Nessun motore a combustione interna il cui funzionamento necessiti dell'uso di combustibile liquido avente punto d'infiammabilità uguale o inferiore a 43 gradi C dev'essere impiegato per qualsiasi installazione fissa di bordo.
3. I punti d'infiammabilità di cui ai precedenti commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-77