Art. 77 · Punto d'infiammabilità del combustibile liquido
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 77

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Punto d'infiammabilità del combustibile liquido

In vigore dal 8 ago 1973
1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto d'infiammabilità non inferiore a 61 gradi C salvo specifiche deroghe autorizzate dal Ministero. 2. Nessun motore a combustione interna il cui funzionamento necessiti dell'uso di combustibile liquido avente punto d'infiammabilità uguale o inferiore a 43 gradi C dev'essere impiegato per qualsiasi installazione fissa di bordo. 3. I punti d'infiammabilità di cui ai precedenti commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-77