Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 75
Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'impianto elettrico
In vigore dal 8 ago 1973
Su tutte le navi la costruzione e la sistemazione a bordo dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e relative parti di allestimento e dell'impianto elettrico devono corrispondere alle norme della convenzione, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-75